Diniego (mancata concessione) visto di ingresso

Diniego visto turistico  di ingresso 

 

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto di ingresso a scopo turismo, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego (rifiuto concessione visto) allo straniero in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo;
Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il provvedimento che nega il rilascio del visto di ingresso non deve essere motivato ad esclusione delle ipotesi in cui il visto di ingresso è richiesto per:

  • Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato;
  • Lavoro stagionale;
  • Lavoro autonomo;
  • Lavori particolari;
  • Diritto all’unità familiare;
  • Ricongiungimento familiare;
  • Cure mediche;
  • Accesso ai corsi delle università.

Rimane salva la possibilità di fare ricorso al diniego di visto di ingresso, entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento, al TAR del Lazio. Particolare attenzione va rivolta nel presentare in consolato la corretta documentazione sia della persona ospitante (Italiano) che della ragazza russa perchè in caso di sospetti di documentazione falsa viene interdetto l’ingresso in Italia per un periodo che può arrivare fino a cinque anni.
Ricordiamo che ai nostri clienti garantiamo la necessaria assistenza per le pratiche di visto consolare turistico, in modo da rendere minimi i rischi di mancato rilascio del visto. Chi avesse seguito una strada autonoma per conoscere la ragazza dell’Est (in particolare ci rivolgiamo a chi ha conosciuto per conto proprio una ragazza Russa, per le ragazze Ucraine o Bielorusse l’impresa è troppo ardua…), possiamo valutare di fornire l’assistenza e la consulenza per le pratiche di visto consolare, contattateci con email per poter quantificare l’impegno ed evitare rifiuti di visto dannosi.

 

Per le Informazioni di riferimento aggiornate :
UFFICIO CONSOLARE AMBASCIATA ITALIANA MOSCA
MINISTERO DEGLI ESTERI